PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una rete museale dell'emigrazione italiana all'estero).

      1. È istituita una rete museale dell'emigrazione italiana all'estero avente le funzioni e le finalità di cui all'articolo 4.

Art. 2.
(Commissione scientifica).

      1. Presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri è istituita una commissione scientifica nominata dal Ministro degli affari esteri e composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da studiosi di chiara fama internazionale. La commissione ha il compito di definire le caratteristiche della rete museale di cui al citato articolo 1 e di realizzare gli opportuni raccordi scientifici e organizzativi tra le diverse strutture della medesima rete.
      2. La commissione scientifica conclude i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento e trasmette un'apposita relazione al Ministro degli affari esteri.

Art. 3.
(Competenze del Governo).

      1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 2, comma 2, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

          a) adotta gli statuti dei musei di cui all'articolo 1;

 

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          b) nomina gli organi dei musei;

          c) stabilisce le sedi e le destinazioni funzionali dei diversi musei;

          d) assegna in uso ai musei beni di proprietà dello Stato, al fine della loro valorizzazione;

          e) definisce le finalità, le funzioni generali e i tempi di progressiva realizzazione dei musei.

Art. 4.
(Funzioni e campi di attività dei musei).

      1. I musei di cui all'articolo 1 concorrono a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche, esposizioni permanenti e attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile tra la comunità nazionale e le comunità di italiani nel mondo. Per assolvere tale funzione, volta a completare il riconoscimento della nuova soggettività sociale, culturale ed elettorale degli italiani all'estero e a stabilire un maggiore interscambio produttivo fra l'Italia e i suoi cittadini nel mondo, i musei si articolano nei seguenti settori:

          a) un archivio storico dell'emigrazione italiana, in particolare dell'emigrazione avvenuta nel corso degli anni 1870-1970, comprendente statistiche, leggi e norme italiane e straniere, libri, giornali, atti di convegni, rapporti delle compagnie di navigazione e inchieste parlamentari;

          b) una biblioteca di materiali inediti, costituita dalla corrispondenza tra emigrati all'estero e familiari in Italia, diari, autobiografie e ogni altro documento di impegno intellettuale;

          c) una sezione etnografica, etnologica e antropologica per raccogliere, esporre e proporre in forma critica e didattica le esperienze degli emigrati, la storia di usi e costumi, i prodotti dell'incrocio fra la cultura materiale e spirituale degli immigrati e quella dei nuovi luoghi, le integrazioni complete, parziali o ancora incompiute, tra emigrati e società di accoglienza;

 

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          d) un archivio visivo, costituito da una videoteca, sonoro, costituito da una nastroteca, statistico, costituito da banche dati, demografico, costituito dalle genealogie più significative;

          e) una sezione destinata alla produzione di software su richiesta dell'Unione europea, di Parlamenti, di Governi, di università, di ambasciate, di fondazioni, di associazioni imprenditoriali e sindacali e di studiosi;

          f) una sezione di didattica per favorire progetti formativi di giovani e di adulti, sulla base di corsi universitari e parauniversitari, predisposti anche di intesa con altre fondazioni culturali italiane e straniere, private e pubbliche.

      2. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui al presente articolo, i musei realizzano altresì siti web tematici, utilizzabili per lo scambio di informazioni e documentazioni sulle problematiche dell'emigrazione. Tale scambio è finalizzato anche alla realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali nei confronti degli emigrati, tenuto conto delle loro diverse realtà ed esigenze.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.